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Plusvalenze Juve, parla il professor Napoli: «Nessuna legge vieta di cedere a prezzi più alti»

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Giuseppe Napoli, professore di Diritto processuale tributario alla Luiss, si è espresso così sul caso plusvalenze Juve

Giuseppe Napoli, professore di Diritto processuale tributario alla Luiss, ha parlato a Tuttosport del caso plusvalenze Juve.

VERIDICITA’ O FALSITA’ DEL VALORE DI UN GIOCATORE«In generale, la cessione di un calciatore è paragonabile alla cessione di un bene immateriale (da ultimo, Corte di Cassazione sentenza n. 2376/2023) e non può esistere una norma che vieti di cedere un bene a un prezzo più alto, anche se sovrastimato, ove concordato tra le parti in seno ai contratti inerenti al pagamento dei diritti di trasferimento. A differenza di qualsiasi bene, anche di natura immateriale, il valore economico di un giocatore è qualcosa di più complesso che si sviluppa in una condizione di libero mercato ed è fissato attraverso criteri influenzati dalla soggettività delle situazioni delle singole società interessate all’affare, nonché da valutazioni prospettiche e discrezionali sul talento dell’atleta, sulle sue caratteristiche specifiche e su profili tecnici e caratteriali che rendono tale valutazione unica nel suo genere».

NON ESISTE IL GIUSTO PREZZO«Sì, allo stato, non esiste un “fair value” del calciatore universalmente riconosciuto e, dunque, nessun parametro può eventualmente essere preso a riferimento per sostenere la presenza di alterazioni contabili, poste in essere mediante valutazioni false, che assumano rilievo in rapporto al reato di “Falso in bilancio” (ex artt. 2621 e 2622 c.c.). A tale riguardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ponendo fine alla situazione d’incertezza giuridica che si era creata a seguito della novella legislativa del 2015), con la sentenza n. 22474/2016, dopo un’approfondita e rigorosa disamina, ha subordinato la punibilità del cd. “Falso valutativo” al consapevole scostamento da criteri di valutazione normativamente stabiliti (o tecnici generalmente accettati), senza darne informazione nel bilancio e in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle informazioni stesse. Inoltre, tali criteri devono essere connotati da un grado di dettaglio e chiarezza tale da escludere ogni incertezza interpretativa».

PROVE«Quello delle intercettazioni è uno strumento di ricerca della prova dei reati legittimamente azionabile dalla magistratura e dagli organi inquirenti. È evidente che se non c’è un reato perseguibile, il contenuto delle intercettazioni non deve avere alcun rilievo».

IMPATTO PLUSVALENZE SUL PIANO FISCALE«Le plusvalenze non hanno nessun impatto negativo sul piano fiscale. Il diritto alla prestazione sportiva dell’atleta (costo del “cartellino”) va iscritto tra i beni immateriali del bilancio. La cessione di tale diritto genera plusvalenze o minusvalenze classificabili tra i componenti ordinari della società sportiva ed è rilevante ai fini impositivi. Il problema, dunque, non è certamente di natura fiscale dal momento che l’eventuale plusvalenza generata dalla sovrastima del valore di un calciatore è sicuramente intercettata. E ciò vale anche per le cosiddette plusvalenze “a specchio”, ove, come noto, le società coinvolte nell’operazione si scambiano i calciatori, compensando i relativi valori con eventuali conguagli in denaro in presenza di differenze di prezzo».

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